Aprile 25, 2024

La disciplina regolativa sui consorzi stabili, scrive nel suo blog Francesco Mollica, Avvocato di Roma, è ben strutturata e complessa, e consta di molti aspetti e incide su diverse situazioni relative al settore degli appalti e delle opere pubbliche. A tal proposito, è possibile affermare che: 1. per conseguire l’appalto di un lavoro, il consorzio stabile ottiene la qualificazione grazie alla somma dei SOA, frutto delle qualificazioni delle singole società consorziate, purché ciascuna sia in grado di fornire attestazione concreta delle stesse nel settore di riferimento; 2. nell’appalto dei servizi o delle forniture, invece, la qualificazione del consorzio stabile si ottiene sommando i requisiti di cui godono solo le imprese indicate come esecutrici in sede di gara, seguendo le limitazioni previste dalla legge.

Tuttavia, trovano conferma, come ci ricorda anche l’Avv. Filippa Mollica, anche le disposizioni legislative e le pronunce giurisprudenziali rintracciabili soprattutto nell’articolo 36 del Decreto Legislativo numero 163 del 2006 e sintetizzabili nel seguente modo: 1. in conformità a quanto previsto dall’articolo 48 comma 7 del Decreto Legislativo numero 50 del 2016 è obbligatorio evidenziare “senza eccezione alcuna, la facoltà di partecipazione simultanea del consorzio stabile e dei consorziati non indicati tra quelli per i quali il consorzio concorre alla specifica gara”; 2. “il consorzio stabile assume la veste di titolare formale e sostanziale del rapporto con la stazione appaltante, assumendo in proprio tutti gli obblighi, gli oneri e le responsabilità”, seguendo quanto espresso dal Consiglio di Stato e dal TAR del Lazio, “essendo l’unico soggetto legittimato ad agire nei confronti della stazione appaltante ed il reale titolare delle somme riscosse in esecuzione del contratto”, in conformità con la pronuncia della Corte di Cassazione nel gennaio del 2018; 3. “Il consorzio stabile è dotato di un fondo proprio (consortile) con il quale risponde direttamente delle obbligazioni assunte nei confronti della stazione appaltante”, secondo quanto stabilito dalla Determinazione AVCP n. 11 del 2004; 4. “il vincolo in forza del quale le consorziate provvedono a dare esecuzione al contratto stipulato … si giustifica, sotto il profilo negoziale, nell’assegnazione che non può essere considerata un contratto (e quindi né un subappalto né un mandato) ma solo un atto unilaterale recettizio”, trovando piuttosto ragione “nel momento antecedente l’assegnazione e costituito dalla costituzione o dall’adesione al consorzio, unico atto negoziale contenente l’incarico di stipulare il contratto di appalto per conto delle consorziate e l’ulteriore incarico di determinare di volta in volta a quale tra esse gli appalti assunti dovranno essere assegnati”, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione Civile nella sentenza numero 1192 del 2018; 5. “l’autonomia soggettiva del consorzio consente la possibilità di designare una nuova [consorziata] come esecutrice ove per motivi sopravvenuti la prima designata non sia in condizione di svolgere compiutamente la prestazione”, seguendo la pronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, a patto, però, che questa modifica non vada a completare uno uno strumento per eludere il necessario controllo preventivo di moralità delle imprese in fase di gara”; 6. “Dal momento che non esiste un rapporto di sub appalto tra il Consorzio e l’associata ed il primo non assume la veste di sub committente […] non si rende applicabile la fattispecie dell’art. 1676 c.c. (e neppure quella prevista dall’art. 29, 2° comma D.Lgs 276 / 2003”; così che “In definitiva, sulla base di tali argomentazioni qui richiamate e condivise, si deve escludere che il Consorzio […], seppure parte stipulante dell’appalto affidato dalla committente [pubblica], rientri nella “catena” che determina l’assunzione di corresponsabilità ex art.29 cit. rispetto alle pretese dei lavoratori” della consorziata esecutrice, in conformità con la pronuncia effettuata dalla Corte d’Appello di Torino tra il 2011 ed il 2017; 7. “il consorzio non è solidalmente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte da un’impresa consorziata nell’esecuzione di un contratto di appalto a quest’ultima assegnato dal consorzio, trovando applicazione il generale principio di cui all’art. 1372, secondo comma, del Codice Civile, e ciò, a maggior ragione, nel caso in cui il consorzio sia costituito in forma di società a r.l., attesa l’intensa autonomia di cui sono dotate le società di capitali, la quale esclude che le vicende dei rapporti facenti capo ai singoli soci possano ripercuotersi sulla società.