
“Nel contratto c’è una clausola arbitrale. Posso comunque chiedere un decreto ingiuntivo?” È questa una delle domande più frequenti tra chi si trova a gestire crediti nati da rapporti contrattuali in cui è presente una clausola compromissoria. Una questione apparentemente tecnica, ma che può fare la differenza tra ottenere tutela immediata e vedersi costretti a ripartire da zero in un procedimento arbitrale.
Vediamo cosa dice la giurisprudenza, a partire da una interessante sentenza della Corte d’Appello di Roma.
Quando si parla di clausola arbitrale e decreto ingiuntivo: un inquadramento semplice ma fondamentale
Nel linguaggio legale, termini come decreto ingiuntivo, clausola compromissoria o arbitrato possono sembrare ostici, ma in realtà riguardano situazioni comuni nel mondo degli affari e nei rapporti contrattuali.
Un decreto ingiuntivo è uno strumento che permette a un creditore di ottenere rapidamente un ordine di pagamento da parte del giudice, senza passare subito da una causa lunga e complessa.
La clausola compromissoria, invece, è un patto che le parti inseriscono nei contratti per stabilire che, in caso di lite, la controversia sarà risolta non dal tribunale ordinario, ma da uno o più arbitri privati, in una sede chiamata arbitrato.
Ma cosa succede quando queste due strade – il ricorso al tribunale per un decreto e l’arbitrato – si incrociano? È qui che la questione si complica, ed è proprio su questo punto che si è espressa in modo molto chiaro la giurisprudenza più recente.
Clausola compromissoria e decreto ingiuntivo: sono davvero incompatibili?
Contrariamente a quanto molti credono, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce automaticamente di rivolgersi al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo.
Già con Ordinanza n. 25939/2021, la Corte di Cassazione aveva chiarito che la clausola arbitrale non esclude la possibilità per il creditore di richiedere un decreto ingiuntivo al tribunale ordinario, almeno nella fase iniziale.
Una conferma importante arriva ora anche dalla Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 7 febbraio 2022, che ribadisce: il decreto può essere emesso dal giudice ordinario, lasciando poi al debitore la possibilità di sollevare l’eccezione di competenza arbitrale in sede di opposizione.
Quando scatta la competenza degli arbitri?
È proprio l’opposizione a decreto ingiuntivo il momento chiave. Se il debitore propone opposizione e solleva tempestivamente l’eccezione arbitrale, il giudice dell’opposizione non potrà ignorarla.
Come ha stabilito la Corte d’Appello:
“La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l’intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione”.
Il risultato? Il giudice deve revocare il decreto e dichiarare improponibile la domanda davanti alla giurisdizione ordinaria, indirizzando le parti verso l’arbitrato.
Cosa succede concretamente quando si incrociano decreto ingiuntivo e clausola arbitrale?
Immaginiamo questo scenario: un creditore, in possesso di un diritto certo e documentato, decide di ottenere un pagamento ricorrendo al tribunale ordinario, pur sapendo che il contratto contiene una clausola compromissoria.
Lo fa perché il decreto ingiuntivo rappresenta un rimedio rapido e inizialmente unilaterale, che non richiede l’immediato coinvolgimento della controparte.
In questa prima fase, tutto può procedere senza ostacoli. Il giudice, infatti, può emettere il decreto anche in presenza di una clausola arbitrale. Ma il nodo arriva subito dopo: l’opposizione.
Se il debitore destinatario del decreto ingiuntivo decide di fare opposizione, può – e deve, se vuole contestarne la sede – sollevare tempestivamente l’eccezione di competenza arbitrale.
In questo caso, il giudice dell’opposizione non entrerà nel merito della controversia, perché vincolato dal patto arbitrale. Dovrà, quindi:
- Revocare il decreto ingiuntivo già emesso
- Dichiarare improponibile la domanda giudiziaria
- Rinviare le parti all’arbitro (unico o collegiale, secondo quanto previsto dal contratto)
L’opposizione non è, dunque, una semplice difesa, ma il vero momento in cui il vincolo arbitrale dispiega i suoi effetti, spostando la competenza sul merito dal tribunale agli arbitri.
In sintesi: l’arbitrato non ostacola la fase iniziale del decreto, ma può annullarne gli effetti se il debitore agisce correttamente e nei tempi giusti.
Le implicazioni per imprese e professionisti
Per chi opera con contratti dotati di clausole compromissorie, è essenziale conoscere queste dinamiche. Utilizzare la via del decreto ingiuntivo può essere un’opzione percorribile, ma occorre valutare attentamente i rischi di revoca e prepararsi a un eventuale arbitrato, con i costi e i tempi che ne conseguono.
Una consulenza legale preventiva può aiutare a:
- scegliere la strategia migliore in fase di recupero crediti;
- valutare l’effettiva convenienza del ricorso al giudice ordinario;
- comprendere se e quando ha senso eccepire l’arbitrato o resistere all’opposizione.
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